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LINEA GUIDA Per l'esecuzione di Lavori Temporanei in Quota con l'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi D.Lgs. 8 luglio 203, N. 235 Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. |
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Pubblicata da :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e
dell’Occupazione e Tutela dei Lavoratori
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro
MINISTERO DELLA SALUTE ISPESL
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza Dipartimento Relazioni
Esterne - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Estratti dalla Linea Guida :
PREMESSA
.... contiene disposizioni generali e specifiche relative ai
requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle
attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per
eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale
portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi......
.... Scopo principale è quello di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore di attività, caratterizzato dalla presenza prevalente di piccole imprese, in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente elevati, dipendono principalmente dall’uso corretto di tali attrezzature.
.... Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale......
....L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare......
La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori temporanei in quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in cui è fatto esplicito riferimento alle alternative che permettono l’adozione di dispositivi di protezione collettiva......
Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte nella presente linea guida sono state elaborate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente linea guida ha lo scopo di fornire criteri di
esecuzione e misure di sicurezza per lo svolgimento dei
lavori temporanei in quota ove per l’accesso, il
posizionamento e l’uscita dal luogo di lavoro si faccia uso
di funi.
Generalmente si tratta di lavori in cui l’operatore
è direttamente sostenuto dalla fune, sia
che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in
appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il
lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o
comunque in una o più di queste fasi..
Non devono essere considerati i casi in cui le funi sono
parte integrante di altre attrezzature di lavoro, quali
piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi
di protezione individuale anticaduta....
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI
....Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la
valutazione dei rischi deve tenere conto dei seguenti
elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilità in
sicurezza del lavoro con funi:
- impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
- pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
- impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione
collettiva;
- esigenza di urgenza di intervento giustificata;
- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni
operative;
- durata limitata nel tempo dell’intervento;
- impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di
lavoro.
4.2.1 Rischio di caduta dall’alto
Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave
per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di
carattere permanente, che l’operatore non è in grado di
percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento,
l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere
protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione
in ogni istante dell’attività lavorativa.
- Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni
deve essere uguale a zero.
4.2.3 Rischio da sospensione inerte
....
- Il documento di valutazione del rischio ed il piano
operativo di sicurezza dovranno prevedere modalità di
intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione
al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.
4.3.1.2 Elementi fondamentali di riduzione del rischio di
caduta dall’alto
Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di
tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la
caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli
legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con
competenza e professionalità, quali:
- l’idoneità psico-fisica del lavoratore;
- l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del
lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
- l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore
sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e
sulle procedure di emergenza.
4.3.3 Rischio da sospensione inerte
Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale
che l’operatore sia staccato dalla posizione sospesa al più
presto. In ogni sistema di lavoro con funi deve essere
sempre previsto un sistema di recupero dell’operatore in
difficoltà, manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da
un altro operatore.
Tale sistema deve essere predisposto già installato in
posizione, o installabile rapidamente all’occorrenza,
secondo la valutazione dei rischi.
- Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento
o in alternativa al sistema di recupero, deve essere
prevista una fune di intervento dall’alto pronta all’uso
(fune
di emergenza),
già in posizione o già collegata al suo punto di ancoraggio,
nel caso l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o
facilitarne il recupero, evitando che si possa impigliare
contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze della
struttura.
4.4 Piano
di emergenza
......
Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve
essere composta, per quanto riguarda il numero di lavoratori
e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire
autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto degli
operatori sospesi sulle funi.
5.2.1 Suddivisione in base al punto di accesso
In base al punto di accesso, il lavoro con funi si divide in
due tipologie operative.
Lavoro con accesso dall’alto:
- rappresenta la maggior parte delle lavorazioni
nell’edilizia e nell’industria;
- serve spesso di supporto in presenza di protezioni
collettive esistenti;
- viene facilmente applicata su strutture e manufatti civili
e industriali;
- può essere applicata a strutture verticali come pure a
forte inclinazione;
- comporta l’uso di una fune di lavoro e di una fune di
sicurezza;
- comporta l’uso di dispositivi di discesa, di risalita e
anticaduta;
- permette sia lo spostamento bidirezionale sulle funi che
il posizionamento;
- permette operazioni di soccorso del lavoratore di più
facile esecuzione.
Lavoro con accesso dal basso:
- rappresenta un ristretto numero di lavori altamente
specializzati;
- richiede una tecnica di risalita della fune o di scalata
dal basso;
- può comportare eccezionalmente l’uso di una sola fune;
- può essere finalizzato all’installazione di una fune
fissa;
- viene prevalentemente utilizzata sulle piante di alto
fusto.
5.2.3 Casi di tecnica mista
In alcune situazioni particolari di lavoro in quota la
tecnica di uso delle funi si affianca a quelle tradizionali
di protezione con dispositivi anticaduta e/o di prevenzione
con dispositivi di posizionamento, come nei due esempi di
seguito riportati.
- Su sostegni a traliccio di medie dimensioni, l’operatore
risale dal basso la struttura utilizzando il doppio cordino
anticaduta, ma contemporaneamente installa le funi per la
salita e la discesa dei suoi compagni di squadra. Il rischio
di caduta dall’alto è limitato dal dispositivo anticaduta e
riguarda il primo operatore, mentre gli altri potranno
svolgere il loro lavoro tramite le funi installate.
- Su coperture o superfici a bassa inclinazione, ove
l’equilibrio dell’operatore non è compromesso dalla pendenza
(quindi non vi è rischio di caduta dall’alto ma solo di
scivolamento) e nel caso in cui, in seguito al risultato
della valutazione dei rischi non sussista il rischio di
caduta libera nella zona operativa consentita dalla fune,
può essere ammesso l’uso di una sola fune di lavoro, munita
di un bloccante unidirezionale scorrevole sulla fune stessa,
collegato ad una cintura di posizionamento con cosciali.
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6.1 Legislazione di riferimento
L’accesso e il posizionamento tramite l’uso di funi rientra
nel campo di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) e deve quindi rispettare quanto disposto
dal Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione
individuale - del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e
integrazioni. Nessun dispositivo che esula da questa
categoria di prodotti può essere ritenuto idoneo ai fini
della sicurezza contro la caduta del lavoratore.
Per i lavori con funi devono essere impiegati, in funzione
della riduzione del rischio di caduta dall’alto, DPI di
protezione contro le cadute dall’alto e/o di posizionamento
sul lavoro.
In mancanza di questi, a seguito di specifica valutazione
dei rischi ed in relazione a specifiche esigenze di uso
delle funi, possono essere utilizzati DPI idonei, pur se
usati normalmente in altri settori di attività, come per
esemio i DPI appartenenti alla categoria attrezzatura per
alpinismo.
I DPI utilizzati per i lavori con funi devono essere
conformi al D.Lgs. 475/92 e successive modifiche e
integrazioni e devono essere identificati, scelti e
utilizzati tenendo conto delle prescrizioni richieste dalla
legislazione vigente, in particolare dal D.Lgs. 626/94 e
successive modifiche e integrazioni.
7. TECNICHE E PROCEDURE OPERATIVE
7.1 Obiettivi
Le tecniche e le procedure da seguire per accedere,
posizionarsi ed uscire dal luogo di lavoro sono finalizzate
a: realizzare la completa autonomia dell’operatore nel
muoversi in sicurezza lungo le funi;
- con il termine “autonomia dell’operatore” s’intende che lo
stesso deve essere in grado di scendere lungo la fune
manovrando il discensore, posizionarsi operando il
bloccaggio sulla fune e risalire autonomamente utilizzando
appositi dispositivi bloccanti, ovvero discendere fino alla
base della struttura operando con il discensore; garantire
la possibilità, in caso del sopraggiungere di uno stato di
emergenza, di poter raggiungere l’operatore da parte di un
assistente, oppure deve essere garantita la possibilità,
sempre da parte di uno o più assistenti, di recuperare verso
l’alto e/o calare verso il basso l’operatore in difficoltà,
anche senza la collaborazione dello stesso;
- le modalità operative devono prevedere l’intervento
dell’assistente solo come ulteriore sicurezza o gestione di
uno stato di emergenza, sia che debba manovrare una delle
due funi dell’operatore, sia che debba disporre rapidamente
una ulteriore fune di intervento o collegare un sistema di
recupero ad una delle funi;
- tra i compiti dell’assistente è previsto quello di poter
intervenire per far fronte ad uno stato di emergenza, se
l’operatore commette un errore o si verifica un
malfunzionamento dei dispositivi o un incidente; garantire
la possibilità, sempre e comunque, di evacuare il posto di
lavoro in modo rapido anche senza la collaborazione
dell’operatore; avere sempre la possibilità di poter porre
rimedio ad un errore di utilizzo da parte dell’operatore, o
di poter far fronte all’eventuale malfunzionamento di uno
dei dispositivi;
- devono essere privilegiati quei dispositivi che
garantiscono la sicurezza anche contro errori di manovra da
parte dell’operatore e che sono di più facile manovrabilità.....
7.2 Generalità
Nei lavori con funi, in funzione del tipo di attrezzature di
lavoro adottate, devono essere individuate le misure atte a
minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle
attrezzature in questione.
Devono essere sempre previste e installate (salvo casi
particolari successivamente descritti) almeno due funi
ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa ed il
sostegno
(fune
di lavoro)
e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune
di sicurezza).
Le due funi possono avere colori diversi per facilitarne
l’identificazione.
Normalmente le due funi vengono distese lungo la struttura,
calandole dall’alto. Nel caso ci sia pericolo di
danneggiamento dei tratti di fune distesi al di sotto
dell’operatore, la fune di lavoro dovrà essere tenuta in un
apposito sacco e l’operatore la svolgerà automaticamente
durante la discesa sulla fune stessa, mentre per la fune di
sicurezza sarà preferibile adottare la tecnica della fune
scorrevole manovrata da un assistente.......
..... La fune di lavoro dev’essere munita di meccanismi
sicuri di ascesa e discesa e dev’essere dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
Questa condizione di sicurezza si realizza con discensori
EN341-A e bloccanti EN566. In alternativa la fune di lavoro,
per esigenze particolari dettate dalla valutazione dei
rischi, può essere disposta anche come fune scorrevole in un
dispositivo di discesa autofrenante EN341-A, manovrata da un
assistente.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo
contro le cadute in grado di seguire sempre, assecondandoli,
gli spostamenti del lavoratore. Questa condizione di
sicurezza si realizza con anticaduta scorrevoli su linea di
ancoraggio flessibile EN353-2.
In alternativa la fune di sicurezza, per esigenze
particolari dettate dalla valutazione dei rischi, può essere
disposta anche come fune scorrevole in un dispositivo
assicuratore autofrenante, manovrata da un assistente.....
.....Durante lo svolgimento del lavoro in quota con funi un
assistente deve sempre sorvegliare le operazioni da una
posizione che gli permetta di intervenire immediatamente,
sia per prestare aiuto ad uno degli operatori che si dovesse
trovare in difficoltà, sia per provvedere alla
movimentazione del materiale necessario ai vari operatori....
.....Nel caso in cui l’assistente debba svolgere un ruolo attivo
nella manovra delle funi, dovrà essere dotato di tutti i
dispositivi necessari a rendere autonoma la sua manovra con
la fune di intervento.
Particolare attenzione va posta sul fatto che,
indipendentemente dal grado di abilità dell’operatore che si
sposta sulla fune, tutto il sistema dovrà essere comunque
strutturato nel modo più semplice possibile, sia dal punto
di vista del numero dei dispositivi utilizzati che della
loro manovrabilità da parte dell’operatore che, non va
dimenticato, usa il sistema per svolgere un’attività
lavorativa......
....In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della
valutazione dei rischi, l’uso di una seconda fune renderebbe
il lavoro oggettivamente più pericoloso, potrà essere
ammesso l’uso della sola fune di lavoro, a condizione che
sia possibile adottare misure di sicurezza almeno
equivalenti, quali la maggior protezione della fune stessa,
la possibilità di recuperare rapidamente l’operatore (anche
per mezzo della stessa fune di lavoro), il controllo visivo
costante dell’operatore da parte di un assistente e che
l’uso dell’unica fune sia limitato alle sole fasi di
spostamento lungo la fune stessa.
7.3 Ancoraggi
7.3.1 Generalità sugli ancoraggi
Tutti i sistemi e/o i dispositivi di protezione individuale
contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti
di ancoraggio sicuri.
I
punti di ancoraggio
possono ritenersi sicuri se realizzati con ancoraggi
conformi alla norma
EN 795, o con accorgimenti di maggior sicurezza e resistenza
oltre alla norma......
....Gli ancoraggi destinati alla protezione individuale devono
essere resi riconoscibili chiaramente
e
deve esserne indicato l’uso esclusivo per la funzione
suddetta..........
7.3.5 Realizzazione degli ancoraggi
La realizzazione dei punti di ancoraggio per ogni lavoro con
funi deve essere prevista nel piano operativo di sicurezza e
deve avvenire sotto il controllo e la verifica di un
preposto.
Raccomandazioni per l’installazione sono fornite, per le
varie classi, nell’appendice informativa della norma EN 795.
Per gli ancoraggi fissi,di qualsiasi tipo,deve essere
eseguita una installazione a regola d’arte......
8. SQUADRE DI LAVORO
8.1 Composizione
La squadra deve includere almeno due persone: il preposto e
l’operatore.
Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni
di accesso, posizionamento e uscita dell’operatore ed essere
disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi
il lavoro con funi, compresa l’organizzazione e la direzione
delle manovre di emergenza previste in base alla valutazione
dei rischi.
Il preposto ha il compito di controllare costantemente gli
operatori e, nel caso di tecnica con fune di sicurezza
scorrevole, di manovrare la fune di sicurezza, assecondando
i movimenti dell’operatore collegato alle funi.
In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da
solo o coordinando la collaborazione di altri operatori
presenti, in aiuto dell’operatore in difficoltà e di
effettuare le eventuali manovre di emergenza e allertamento
del soccorso.
Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le
tecniche di accesso e posizionamento con funi, quali per
esempio l’impastatura di malta, il mescolamento di vernici,
ecc., non devono distrarre l’assistente dalla sua funzione
principale.
L’operatore è la persona che svolge materialmente il lavoro
con funi e deve essere formato ad eseguire le tecniche di
accesso, posizionamento e uscita tramite funi, come pure le
manovre di emergenza previste, sotto la guida di un
assistente. In caso di più operatori che lavorano su funi
contemporaneamente, nell’ambito della stessa squadra, deve
essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il
numero dei preposti necessari ad assicurare efficacemente la
sicurezza degli operatori......
10. FORMAZIONE
Premesso che la formazione riveste un ruolo fondamentale nel
settore in esame, si rimanda alle disposizioni contenute
agli art. 21, 22, 37, 38 e 43 del D. Lgs. 626/94, nonché al
testo del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235.....
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