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LEGISLAZIONE VIGENTE Per l'esecuzione di Lavori Temporanei in Quota con l'impiego di Sistemi di Accesso e Posizionamento mediante Funi |
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e s.m.i.
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- Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
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- Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (G.U.S.O. n. 223 del 23/09/1996)
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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (Pubblicato sulla G.U. 27 agosto 2003, n. 198) Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO )
| Scarica il file PDF ( DLgs. 235-03.pdf 127 KB ) / Click destro " Salva oggetto con nome... " / |
- D-Lgs. N 81 del Aprile 2008 Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della salute e e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
| Scarica il file PDF ( DLgs. 81-08.pdf 3,03 MB ) / Click destro " Salva oggetto con nome... " / |
Si Riportano per
completezza alcuni estratti del
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
con riferimento specifico ai Lavoratori Addetti ai Sistemi di Accesso e Posizionamento Mediante Funi
Art. 3
1. Il
presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per
l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4
1.
All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
Art. 5
1.
Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro
nell'uso di attrezzature per lavori in quota).
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti
criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego.Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori
di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate più sicure non è giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro
prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di
un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro
le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
----------------------------------------------------
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di
lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi).
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti
requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno
(fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo
ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune
in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune
rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure
adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di
ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto
a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il
controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve
essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che
segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai
lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o
al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori
definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le
procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli
operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile
presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell'organo di vigilanza competente per territorio di
compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1
e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di
salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e
dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture
naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province
autonome saranno individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
----------------------------------------------------
Art. 7
1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19
luglio 2005.
PROVVEDIMENTO
26 gennaio 2006
CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Il
presente accordo costituisce attuazione dei citati articoli
36-quater e 36-quinquies del decreto legislativo n. 626 del
1994, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e
Province Autonome l'individuazione dei soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di
attrezzature di lavoro in quota.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto
dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94, deve avvenire in orario
di lavoro e non può comportare oneri economici per i
lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione
specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94.
Infine, si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti
corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i
Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno
decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori
addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
-----------------------------------------
B) SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E
REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER
LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI
(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 626/94
e s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e art.
38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)
1.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del
corso di aggiornamento:
a)
Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante
strutture della formazione professionale accreditate in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/01;
b) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante
il personale tecnico impegnato in attività del settore della
sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria
civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge
02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida
alpina".
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi
di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi
ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e
Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/01.
2.
INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi
argomenti, da personale con esperienza formativa,
documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con
esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle
tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito
lavorativo.
3.
DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui
al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art.
36 quinquies del D.Lgs 626/94;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro,
lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione
ecc.).
4.
INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si
conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte
del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità.
Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievo non
deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente
ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario
complessivo.
--------------------------------------------------
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima
prova di verifica: un questionario a risposta multipla.
Il successo nella prova, che si intende superata con almeno
il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla
seconda parte del corso, quella specifico-pratica. Il
mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova,
attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta in
controllata o altre situazioni di pericolo grave dovranno
essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata
aggiuntiva nella successiva prova pratica.
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica
di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche
operative sui temi del modulo specifico frequentato. La
prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite
correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale
comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.............................
-------------------------------------------
7.
MODULO DI AGGIORNAMENTO
l datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai
lavoratori formati con il corso di formazione
teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4
ore di contenuti tecnico-pratici.
8.
REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e
la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere
inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e
attestazioni" del libretto formativo del cittadino, così
come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre 2005.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO
PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI
AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 36-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 626/94 e
s.m.i., così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03 e art. 38,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.)
I
lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori
all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso
ad un MODULO SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI"
con funzione di sorveglianza dei lavori", tendente ad
offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della
squadra loro affidata.
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato
alla verifica delle capacità di valutazione, controllo,
gestione delle condizioni lavorative e delle possibili
situazioni di emergenza, al termine del quale viene
rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico
Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda
Personale di Formazione.....
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